Studio Commercialista-CAF dott. Froso

QUANDO RICORRE LA “MUTUALITA' PREVALENTE” NELLE SOCIETA' COOPERATIVE

Le società cooperative sono forme societarie destinate all'esercizio di attività d'impresa che hanno caratteristiche peculiari rispetto ad altre forme societarie:

  • il capitale sociale è variabile;

  • il loro scopo è “mutualistico”,

  • i soci godono di una responsabilità limitata.

Esse sono comunque società di capitali e hanno la propria disciplina normativa di base nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile: per quanto non disciplinato in tale comparto civilistico si applicano, per quanto compatibili, le norme che disciplina le società per azioni ovvero, per le cooperative di piccole dimensioni, quelle che disciplinano le società a responsabilità limitata.

Tra le altre caratteristiche che ritengo doveroso menzionare:

  • gli amministratori possono essere anche non soci, seppur in misura inferiore ai soci che amministrano;

  • è possibile aumentare il capitale sociale (ad esempio per accettazione di nuovi soci);

  • ogni socio dispone di un voto anche se è possibile attribuire piu' di un voto ad alcune categorie di soci;

  • la partecipazione al capitale di ciascun socio è limitata ad un massimo di 100.000 euro o in quelle maggiormente dimensionate al 2% del capitale sociale.

Se lo scopo mutualistico è presente in qualsiasi cooperativa, non in tutte le cooperative la “mutualità” o anche definito “scambio mutualistico” tra i soci risulta prevalente.

La mutualità è in sostanza il vantaggio economico che i singoli soci, posti sostanzialmente sullo stesso piano in termini di controllo societario, ottengono dall'attività svolta.

Che ci sia o meno la prevalenza di detto scambio le cooperative devono obbligatoriamente essere iscritte presso l'Albo delle società cooperative: l'iscrizione ha carattere costitutivo.

La mutualità prevalente trova la propria determinazione in due articoli del Codice: il 2512 e il 2513 .

L'articolo 2512 individua tre tipologie di cooperative a mutualità prevalente:

  1. le coop di consumo che fanno attività a favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

  2. le coop di produzione e lavoro che svolgono le loro attività tramite prevalentemente le prestazioni dei soci;

  3. le altre coop che si avvalgono di beni o servizi da parte dei soci;

Quando ricorre la prevalenza?

  1. nel caso 1 quando i ricavi per vendita di beni e servizi verso i soci supera il 50% del totale dei ricavi di cui alla lettera A1 del Conto Economico (schema articolo 2425 C.C.);

  2. nel caso 2 il costo del lavoro dei soci supera il 50% del totale del costo del lavoro di cui alla lettera B9 del Conto Economico con l'aggiunta del lavoro di carattere parasubordinato o anche occasionale. L'importante è che queste prestazioni lavorative siano quelle strettamente inerenti l'attività svolta dalla cooperativa per il raggiungimento dello scopo mutualistico;

  3. nel caso 3 il costo dei beni ovvero dei servizi superino rispettivamente il 50% del costo di cui alla lettera B6 del Conto Economico ovvero alla lettera B7. Nel caso particolare delle coop agricole quando il valore o quantità dei prodotti conferiti dai soci superi del 50% il valore totale.

Nel caso in cui la stessa cooperativa realizzi diversi tipi di scambio mutualistico va determinata una media ponderata dei valori percentuali.

La condizione di mutualità va documentata nella Nota Integrativa al Bilancio ovvero nel Bilancio per le micro imprese in apposito prospetto allegato di dettaglio.

Se ricorre la mutualità prevalente vi sono benefici di legge ma la cooperativa è soggetta anche a limiti di carattere patrimoniale e finanziario: limitazione nell'ambito della remunerazione di strumenti finanziari ovvero nella distribuzione di dividendi, nella distribuzione di riserve tra i soci e nell'ambito della devoluzione del patrimonio finale.

Per quelle non a mutualità prevalente ricordo infine la possibilità di trasformazione in altra forma di società a scopo di lucro.